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Statuto

TITOLO I - Denominazione, finalità e metodi

Art.1

E' costituita con sede in Trento l'Associazione PRO SILVA ITALIA.
Pro Silva Italia è un'associazione culturale, apartitica e indipendente da qualsiasi organizzazione sindacale e professionale, senza fini di lucro.

Art.2

L’Associazione raggruppa persone a vario titolo interessate ai boschi e alla loro gestione che si riconoscono nella selvicoltura prossima alla natura, secondo i principi di Pro Silva Europa, cui l'Associazione stessa aderisce. Essa, tenendo conto delle molteplici realtà italiane, si pone come obiettivo di:

  1. adoperarsi per una gestione che assicuri il mantenimento della vitalità delle foreste italiane, il miglioramento della loro struttura e della loro stabilità, e la capacità di svolgere al meglio le loro funzioni multiple compresa quella produttiva;

  2. permettere la collaborazione e lo scambio di esperienze ai soci, tecnici forestali, proprietari e persone interessate a vario titolo della gestione di complessi boscati;

  3. stimolare e partecipare alla ricerca e all'insegnamento privilegiando un'approccio alla biocenosi forestale nella sua globalità;

  4. promuovere presso gli organismi pubblici o privati una concezione globale degli ecosistemi forestali ed una legislazione adeguata.

Art.3

L’Associazione realizzerà i suoi scopi mediante tutti i mezzi ritenuti appropriati, in particolare con una circolazione regolare delle informazioni tra i suoi membri, con il riferimento a proprietà forestali gestite in modo conforme ai suoi principi, con l'organizzazione di riunioni ed incontri di formazione, di aggiornamento e divulgazione, con la diffusione di materiale su argomenti forestali, la promozione di ricerche e studi.
L'Attività dell'associazione si può organizzare in sezioni regionali o interregionali e in gruppi tematici di lavoro.

Art.4

All'Associazione possono aderire persone giuridiche o persone fisiche che ne condividono principi ed obiettivi, e la cui attività o interesse siano legati, direttamente o indirettamente, alla gestione del bosco. L'ammissione di ogni nuovo membro è subordinata alla presentazione di una richiesta di adesione e al versamento di una quota annuale. I membri dell'associazione si dividono in soci ordinari e soci Enti.
La qualifica di socio si perde:

  • per dimissioni;

  • per mancato pagamento della quota associativa;

  • per radiazione, dovuta a gravi motivi, quando l’attività dell’iscritto sia in contrasto con gli scopi dell’Associazione o con le norme dello Statuto. La radiazione è adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.

TITOLO II - Organi dell'Associazione

Art.5

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

  •  l'Assemblea Generale

  •  il Presidente

  •  il Consiglio Direttivo

  •  il Revisore dei Conti

Art.6

L'Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta venga convocata con lettera individuale dal Presidente, su richiesta di almeno due consiglieri o di almeno il 20% dei soci.

L'Ordine del giorno dell'Assemblea Generale è definito nell'avviso di convocazione. L'Assemblea è valida quando in prima convocazione siano rappresentati, anche con delega scritta - non più di una per socio, almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti.

La delega non è ammessa nel caso di soci enti, che peraltro possono partecipare alle assemblee con un massimo di tre rappresentanti. Un socio singolo che sia anche dipendente di un socio Ente, ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea Generale ascolta e vota i rapporti del Consiglio Direttivo sulla gestione e sulla situazione finanziaria e morale. Ad essa spetta fissare l'ammontare delle quote sociali, votare i conti consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo, definire gli orientamenti e le azioni future, deliberare sulle questioni all'ordine del giorno, eleggere il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti, per una durata di tre anni, rinnovabili. L'Assemblea decide a maggioranza dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera a chi dovranno essere devoluti i beni dell'Associazione stessa, secondo quanto previsto dall'art.11.

Art. 7

Il Presidente rappresenta l’Associazione in qualunque sede giudiziaria e amministrativa. Esso presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale.

Art.8

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da cinque membri e si riunisce almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta venga convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri.

Il Consiglio Direttivo può essere consultato anche per iscritto dal Presidente o da uno dei suoi membri. Esso può deliberare se almeno la metà dei suoi membri è presente o rappresentata.

Un consigliere può, con mandato scritto farsi rappresentare da un altro. Le riunioni del Consiglio vengono messe a verbale. In caso di parità di voti la decisione del Presidente prevale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per fare o autorizzare tutti gli atti e le operazioni consentite dall'Associazione, con riserva dei poteri dell'Assemblea Generale, compresi gli acquisti, le vendite necessarie agli scopi perseguiti dall'Associazione. Di tali operazioni viene reso conto all'Assemblea Generale.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

  1. nominare nel suo seno un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario;

  2. curare il conseguimento dei fini statutari in attuazione con le deliberazioni dell’Assemblea;

  3. deliberare sul conto preventivo e su quello consuntivo da sottoporre a voto dell’Assemblea;

  4. pronunciarsi sui casi relativi alla perdita della qualifica di iscritto, provvedere alla sostituzione dei membri degli organi direttivi che per qualsiasi motivo venissero a mancare, con altri che, nell'ambito di ciascun organo, figurino come primi non eletti (in caso di parità di voti prevale il più giovane);

  5. indire l’Assemblea dei soci stabilendo tempo, luogo e ordine del giorno;

  6. assicurarsi che l’attività delle sezioni interregionali e dei gruppi tematici avvenga nel rispetto delle finalità dell’Associazione e dei principi statutari, regolamentandone le modalità di formazion ed organizzazione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce ad ogni effetto in caso di impedimento, o di delega, da parte dello stesso.
Il Tesoriere amministra i beni dell’Associazione, predispone lo schema di bilancio annuale preventivo e consuntivo e svolge tutte le pratiche di competenza di un amministratore, curando la tenuta dei libri contabili.
Il Segretario cura la verbalizzazione degli atti dell'Associazione e in particolare dell'Assemblea Generale e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.9

Il Revisore dei Conti, ha il compito di revisionare e verificare la contabilità ed i conti preventivi e consuntivi della Associazione.
 

TITOLO III - Risorse finanziare e scioglimento dell'Associazione

Art.10

Per realizzare i propri obiettivi, l’Associazione si avvale delle quote di adesione, oltre che di donazioni, sovvenzioni o somme versate a qualsiasi altro titolo.

È fatto divieto ai membri dell'Associazione di organizzare attività o svolgere prestazioni a nome di Pro Silva se non autorizzati dal Consiglio Direttivo. A tal fine il Consiglio Direttivo adotta un apposito regolamento.

Le cariche all'interno dell'associazione non sono retribuite.

Ai membri dell'Associazione che svolgono, su incarico e disposizione del Consiglio Direttivo, attività per conto della stessa, potrà essere attribuito il rimborso delle spese sostenute e giustificate o corrisposto un compenso specifico nel caso di attività lavorativa.

Art.11

Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o su proposta di un terzo dei membri dell'Assemblea Generale.
Le modifiche potranno essere approvate a maggioranza semplice.

Art.12

Lo scioglimento dell’Associazione non può essere deciso che da un'Assemblea Generale convocata appositamente e comprendente almeno i due terzi dei mandati dei soci. Tale scioglimento dovrà essere deciso con una maggioranza di due terzi dei presenti.
In caso di scioglimento i beni dell'Associazione sono trasferiti a un organismo che persegua dei fini analoghi.

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